Art. 6.
Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di
veicoli a motore
1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di
veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi,
per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese
iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto
dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per
gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.