Art. 6. 
Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di  complessi  di
                          veicoli a motore 
  1. Il proprietario o possessore dei  veicoli  o  dei  complessi  di
veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo  1  deve  avvalersi,
per la  manutenzione  e  la  riparazione  dei  medesimi,  di  imprese
iscritte nel registro di cui all'articolo 2,  salvo  quanto  previsto
dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per
gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.