Art. 6. Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.