Art. 7. 
                        Responsabile tecnico 
 1. Il responsabile tecnico di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali: 
   a) essere  cittadino  italiano  o  di  altro  Stato  membro  della
Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non  appartenente  alla
Comunita'  europea,  con  cui   sia   operante   la   condizione   di
reciprocita'; 
   b)  non  avere  riportato  condanne  e  non  essere  sottoposto  a
procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio  dell'attivita'
di autoriparazione; 
   c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in  base
a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario  del  comune  di
esercizio dell'attivita'. 
  2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere  almeno  uno  dei
seguenti requisiti tecnico-professionali: 
   a)  avere  esercitato   l'attivita'   di   autoriparazione,   alle
dipendenze di imprese operanti nel  settore  nell'arco  degli  ultimi
cinque anni, come operaio  qualificato  per  almeno  tre  anni;  tale
ultimo periodo e' ridotto ad  un  anno  qualora  l'interessato  abbia
conseguito un titolo  di  studio  a  carattere  tecnico-professionale
attinente all'attivita' diverso da quelli di cui alla lettera c)  del
presente comma; 
   b) avere  frequentato,  con  esito  positivo,  un  apposito  corso
regionale teorico-pratico di qualificazione,  seguito  da  almeno  un
anno di esercizio dell'attivita'  di  autoriparazione,  come  operaio
qualificato,  alle  dipendenze  di  imprese  operanti   nel   settore
nell'arco degli ultimi cinque anni; 
   c) avere conseguito, in materia tecnica  attinente  all'attivita',
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma  di
laurea. 
  3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui  alla
lettera b) del comma 2 sono  ispirati  a  criteri  di  uniformita'  a
livello  nazionale  e  sono  definiti  dalle  regioni,   sentite   le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
in conformita' ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  La legge n. 845/1978 e' la legge-quadro in materia di
          formazione professionale.