Art. 7.
Responsabile tecnico
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della
Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla
Comunita' europea, con cui sia operante la condizione di
reciprocita';
b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a
procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attivita'
di autoriparazione;
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base
a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di
esercizio dell'attivita'.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei
seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione, alle
dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi
cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale
ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia
conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale
attinente all'attivita' diverso da quelli di cui alla lettera c) del
presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso
regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un
anno di esercizio dell'attivita' di autoriparazione, come operaio
qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore
nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attivita',
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di
laurea.
3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui alla
lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformita' a
livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
in conformita' ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Nota all'art. 7:
- La legge n. 845/1978 e' la legge-quadro in materia di
formazione professionale.