Art. 7. Responsabile tecnico 1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante la condizione di reciprocita'; b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' di autoriparazione; c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attivita'. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita' diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni; c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. 3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Nota all'art. 7: - La legge n. 845/1978 e' la legge-quadro in materia di formazione professionale.