Art. 8.
Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della
provincia autonoma di Bolzano
1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui
all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali
sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale
artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta
provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, e' equiparata, ove
la qualificazione artigiana concerna l'attivita' di autoriparazione,
al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2
dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel
registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione.
Nota all'art. 8:
- L'art. 12 del testo unificato delle leggi provinciali
sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione
professionale artigiana, emanato con decreto del presidente
della giunta provinciale di Bolzano 9 novembre 1990, n. 28,
e' cosi' formulato:
"Art. 12 (Ruolo degli artigiani qualificati). - 1.
Presso la ripartizione provinciale competente in materia di
artigianato e' istituito il ruolo degli artigiani
qualificati, formato da tre sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritte d'ufficio le
persone in possesso del diploma di maestro artigiano;
b) nella seconda sezione sono iscritte d'ufficio le
persone in possesso del diploma di specializzazione
professionale;
c) nella terza sezione sono iscritti, su domanda, i
titolari di un'impresa artigiana con almeno otto anni di
attivita', in possesso del diploma di lavorante artigiano o
di altro documento comprovante la qualificazine
professionale artigiana in seguito a specifico rapporto di
apprendistato".