Art. 8. 
Soggetti  iscritti  nel  ruolo  degli  artigiani  qualificati   della
                    provincia autonoma di Bolzano 
  1. L'iscrizione  nel  ruolo  degli  artigiani  qualificati  di  cui
all'articolo  12  del  testo  unificato   delle   leggi   provinciali
sull'ordinamento dell'artigianato e  della  formazione  professionale
artigiana,  emanato  con  decreto   del   presidente   della   giunta
provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, e' equiparata, ove
la qualificazione artigiana concerna l'attivita' di  autoriparazione,
al possesso dei requisiti tecnico-professionali di  cui  al  comma  2
dell'articolo 7 della presente legge,  ai  fini  dell'iscrizione  nel
registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  L'art. 12 del testo unificato delle leggi provinciali
          sull'ordinamento  dell'artigianato   e   della   formazione
          professionale artigiana, emanato con decreto del presidente
          della giunta provinciale di Bolzano 9 novembre 1990, n. 28,
          e' cosi' formulato:
             "Art.  12  (Ruolo  degli  artigiani  qualificati).  - 1.
          Presso la ripartizione provinciale competente in materia di
          artigianato  e'  istituito   il   ruolo   degli   artigiani
          qualificati, formato da tre sezioni:
              a)  nella  prima  sezione  sono  iscritte  d'ufficio le
          persone in possesso del diploma di maestro artigiano;
              b) nella seconda sezione  sono  iscritte  d'ufficio  le
          persone   in   possesso  del  diploma  di  specializzazione
          professionale;
              c) nella terza sezione sono  iscritti,  su  domanda,  i
          titolari  di  un'impresa  artigiana con almeno otto anni di
          attivita', in possesso del diploma di lavorante artigiano o
          di   altro   documento   comprovante    la    qualificazine
          professionale  artigiana in seguito a specifico rapporto di
          apprendistato".