Art. 8. Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano 1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, e' equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attivita' di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione.
Nota all'art. 8: - L'art. 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 9 novembre 1990, n. 28, e' cosi' formulato: "Art. 12 (Ruolo degli artigiani qualificati). - 1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di artigianato e' istituito il ruolo degli artigiani qualificati, formato da tre sezioni: a) nella prima sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di maestro artigiano; b) nella seconda sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di specializzazione professionale; c) nella terza sezione sono iscritti, su domanda, i titolari di un'impresa artigiana con almeno otto anni di attivita', in possesso del diploma di lavorante artigiano o di altro documento comprovante la qualificazine professionale artigiana in seguito a specifico rapporto di apprendistato".