Art. 9. Commissione per il registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita, con deliberazione della giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione per il registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. La commissione dura in carica quattro anni ed e' composta: a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede; b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti; c) da un rappresentante della giunta regionale; d) da cinque esercenti l'attivita' di autoriparazione in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale, designati con riguardo alle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 1; e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. La commissione di cui al comma 1: a) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione; b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7; c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, con specifica indicazione della o delle sezioni ovvero dell'elenco speciale in cui l'impresa e' iscritta; d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; e) propone alle competenti autorita' provinciali o regionali le sanzioni da applicare per le violazioni della presente legge, eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria determinata in misura tale da assicurare piena copertura agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo.