Art. 9.
Commissione per il registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituita, con deliberazione della giunta camerale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
una commissione per il registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione. La commissione dura in carica quattro anni ed e'
composta:
a) dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;
b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno
in rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei
trasporti;
c) da un rappresentante della giunta regionale;
d) da cinque esercenti l'attivita' di autoriparazione in
rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano regionale, designati con
riguardo alle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 1;
e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. La commissione di cui al comma 1:
a) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione e delibera sulle relative domande di
iscrizione;
b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti
di cui agli articoli 3 e 7;
c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione, con specifica
indicazione della o delle sezioni ovvero dell'elenco speciale in cui
l'impresa e' iscritta;
d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione che abbiano perso i requisiti per
l'iscrizione;
e) propone alle competenti autorita' provinciali o regionali le
sanzioni da applicare per le violazioni della presente legge,
eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria
determinata in misura tale da assicurare piena copertura agli oneri
derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1
del presente articolo.