Art. 10. 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, gli esercenti  le  professioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e  gli  esercenti
le  arti  ausiliarie  di  cui  all'articolo  6  devono  provvedere  a
regolarizzare  gli  annunci  pubblicitari  in  atto,  secondo  quanto
previsto  dalle  disposizioni  della  presente  legge,  qualora  tali
annunci non siano conformi alle disposizioni stesse. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI