Art. 2. 
  1. Per la pubblicita'  a  mezzo  targhe  e  inserzioni  contemplate
dall'articolo 1, e' necessaria l'autorizzazione del  sindaco  che  la
rilascia previo  nulla  osta  dell'ordine  o  collegio  professionale
presso il quale e' iscritto il richiedente. Quando l'attivita' a  cui
si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella  di
iscrizione  all'albo  professionale,  il  nulla  osta  e'  rilasciato
dall'ordine o collegio  professionale  della  provincia  nella  quale
viene diffuso l'annuncio stesso. 
  2.  Ai  fini  del   rilascio   dell'autorizzazione   comunale,   il
professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o  collegio
professionale competente, corredata da  una  descrizione  dettagliata
del  tipo,  delle  caratteristiche  e  dei  contenuti   dell'annuncio
pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda
al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data
di presentazione. 
  3. Ai fini  del  rilascio  del  nulla  osta,  l'ordine  o  collegio
professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di  cui
all'articolo  1,  nonche'  la   rispondenza   delle   caratteristiche
estetiche della targa  o  dell'inserzione  o  delle  insegne  di  cui
all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanto dal
Ministro della sanita', sentiti il Consiglio  superiore  di  sanita',
nonche', ove costituiti, gli ordini o i  collegi  professionali,  che
esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.