Art. 3. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.