Art. 4. 
  1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti
e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di
legge e' consentita mediante targhe o insegne  apposte  sull'edificio
in cui si svolge l'attivita'  professionale  nonche'  con  inserzioni
sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e  periodici  destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con  facolta'
di  indicare  le  specifiche  attivita'   medico-chirurgiche   e   le
prescrizioni  diagnostiche  e  terapeutiche  effettivamente   svolte,
purche' accompagnate dalla indicazione del  nome,  cognome  e  titoli
professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. 
  2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome,  cognome  e
titoli  professionali  del  medico   responsabile   della   direzione
sanitaria. 
  3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma
1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
1.