Art. 5. 
  1. La pubblicita'  di  cui  all'articolo  4  e'  autorizzata  dalla
regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei  collegi
professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e  la
validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza
delle  caratteristiche  estetiche   della   targa,   dell'insegna   o
dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma  3
dell'articolo 2. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  sono  stabilite  le
modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale. 
  3. Gli annunci pubblicitari di  cui  al  presente  articolo  devono
indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale. 
  4. I titolari e i direttori sanitari responsabili  delle  strutture
di  cui  all'articolo  4,  che  effettuino  pubblicita'  nelle  forme
consentite   senza   l'autorizzazione   regionale,    sono    sospesi
dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo  da  due  a
sei mesi. 
  5. Qualora  l'annuncio  pubblicitario  contenga  indicazioni  false
sulle attivita'  o  prestazioni  che  la  struttura  e'  abilitata  a
svolgere  o  non  contenga  l'indicazione  del  direttore  sanitario,
l'autorizzazione    amministrativa    all'esercizio    dell'attivita'
sanitaria e sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.