Art. 6. 
  1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco  per  la  pubblicita'
concernente  l'esercizio  di  un'arte  ausiliaria  delle  professioni
sanitarie. 
  2. L'autorizzazione e' rilasciata dal  sindaco  previo  parere  dei
rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti. 
  3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le  arti  ausiliarie
delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute  nell'articolo
1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.