Art. 6. 1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicita' concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti. 3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.