Art. 8. 
  1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque  il
proprio nome, ovvero la propria attivita', allo scopo di permettere o
di agevolare l'esercizio  abusivo  delle  professioni  medesime  sono
puniti con  l'interdizione  dalla  professione  per  un  periodo  non
inferiore ad un anno. 
  2. Gli ordini e i  collegi  professionali,  ove  costituiti,  hanno
facolta' di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli
iscritti ai rispettivi albi provinciali,  al  fine  di  vigilare  sul
rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.