Art. 9. 
  1. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il parere  delle
federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle
associazioni professionali degli esercenti le arti  ausiliarie  delle
professioni  sanitarie,  e'  fissato,  e  periodicamente  aggiornato,
l'elenco delle attrezzature tecniche e  strumentali  di  cui  possono
essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. 
  2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel  decreto  di
cui al comma  1,  sono  vietati  nei  confronti  di  coloro  che  non
dimostrino  di  essere  iscritti  agli  albi   degli   esercenti   le
professioni  sanitarie,  mediante  attestato  del   relativo   organo
professionale di data non anteriore ai due mesi. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma  2  e'  punita,
anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto  costituisca
piu' grave reato, con una ammenda pari al valore  dei  beni  forniti,
elevabile fino al doppio in caso di recidiva.