Art. 2.
Intervento del Fondo di garanzia
di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.
1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a
titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi
del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)
la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro-
cedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio
dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in
liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per
i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa,
ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e'
intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo'
essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del
trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto
delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi
secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo
dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme
corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo,
secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a
concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di
integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al
comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco
dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennita' di mobilita'
riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco
dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in
un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla
data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni
che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate
nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante,
in relazione alle proceduree di cui all'art. 1, comma 1, per il danno
derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987,
trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai
commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.