Art. 2. 
                  Intervento del Fondo di garanzia 
              di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 
 
  1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.
1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi  da  quelli  spettanti  a
titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre  mesi
del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che  precedono:  a)
la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle  pro-
cedure  indicate  nell'art.  1,  comma  1;  b)  la  data  di   inizio
dell'esecuzione forzata; c) la data del  provvedimento  di  messa  in
liquidazione  o  di  cessazione  dell'esercizio  provvisorio   ovvero
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa  per
i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita'  lavorativa,
ovvero la data di cessazione del rapporto di  lavoro,  se  questa  e'
intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa. 
   2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo'
essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima  del
trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al  netto
delle trattenute previdenziali e assistenziali. 
   3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi  del
presente articolo si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
secondo, terzo, quarto,  quinto,  settimo,  primo  periodo  e  decimo
dell'art. 2 della  legge  29  maggio  1982,  n.  297.  Per  le  somme
corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo,
secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. 
   4. Il pagamento di cui  al  comma  1  non  e'  cumulabile  fino  a
concorrenza degli importi: a) con  il  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici  mesi  di  cui  al
comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al  lavoratore  nell'arco
dei tre mesi di cui al comma 1;  c)  con  l'indennita'  di  mobilita'
riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.  223,  nell'arco
dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro. 
   5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si  prescrive  in
un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti  dalla
data di presentazione della domanda. 
   6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle  disposizioni
che procedono opera soltanto nei casi in cui  le  procedure  indicate
nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo. 
   7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente  spettante,
in relazione alle proceduree di cui all'art. 1, comma 1, per il danno
derivante  dalla  mancata  attuazione  della  direttiva  CEE  80/987,
trovano applicazione i termini, le misure e le modalita'  di  cui  ai
commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.