Art. 3.
Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle
procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in
parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti e non possa piu' versarli per
sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione
che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi
dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito
sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle
procedure indicate, puo' richiedere al competente istituto di
previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della
misura della prestazione vengano considerati come versati i
contributi omessi e prescritti.
2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il
lavoratore e' tenuto a fornire all'istituto competente documenti di
data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la
durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione
corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta
come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non
sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa
riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di
lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a
norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata
necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei
confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.