Art. 3. 
         Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria 
 
   1. Nel caso in cui il datore di lavoro  sottoposto  ad  una  delle
procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso,  in  tutto  o  in
parte, di  versare  i  contributi  per  l'assicurazione  obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti e non  possa  piu'  versarli  per
sopravvenuta prescrizione, il lavoratore  interessato,  a  condizione
che non vi sia stata costituzione della rendita  vitalizia  ai  sensi
dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  il  suo  credito
sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito  a  una  delle
procedure  indicate,  puo'  richiedere  al  competente  istituto   di
previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e  della
misura  della  prestazione  vengano  considerati   come   versati   i
contributi omessi e prescritti. 
   2. Per poter conseguire la  prestazione  di  cui  al  comma  1  il
lavoratore e' tenuto a fornire all'istituto competente  documenti  di
data certa dai quali  possa  evincersi  l'effettiva  esistenza  e  la
durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura  della  retribuzione
corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale  misura  sia  assunta
come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando  non
sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si  fa
riferimento  ai  minimi  salariali  previsti   dalla   contrattazione
collettiva nazionale di settore. 
   3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti  del  datore  di
lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che  a
norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata
necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta. 
   4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei
confronti degli obblighi  contributivi  inerenti  periodi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.