Art. 4.
Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli
1, 2 e 3
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per
il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo
di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi
dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992
l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata
dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare
l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.