Art. 4. 
Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli
                              1, 2 e 3 
 
   1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130  miliardi  per
il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del  Fondo
di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede  ai  sensi
dell'art. 2, ottavo comma, della  medesima  legge.  Per  l'anno  1992
l'aliquota contributiva prevista da detto comma  ottavo,  e'  elevata
dello 0,05% e per gli  anni  successivi  si  provvede  a  determinare
l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.