Art. 5.
Disposizioni in materia di previdenza complementare
1. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di
previdenza complementare, contro il rischio derivante dall'omesso o
insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a
una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme
di previdenza complementare di cui all'art. 9- bis del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1
giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle
per i superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento
dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non
possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto
diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in
parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma
1, puo' richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la
gestione di previdenza complementare interessata i contributi
risultanti omessi.
3. Il Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per
l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei
confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, vengono
determinate: a) le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo
di garanzia di cui al comma 1; b) la parte del contributo di
solidarieta' di cui al comma 2 dell'art. 9- bis del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1°
giugno 1991, n. 166, che deve essere destinata al finanziamento del
Fondo.
6. A partire dal 1° gennaio 1993, se necessario, si procedera'
all'elevazione della misura del contributo medesimo, in relazione
alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
MARINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI