Art. 5. 
         Disposizioni in materia di previdenza complementare 
 
  1. Fino alla data di entrata in  vigore  di  norme  in  materia  di
previdenza complementare, contro il rischio derivante  dall'omesso  o
insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro  sottoposti  a
una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme
di previdenza complementare di cui all'art. 9- bis del  decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella  legge  1
giugno 1991, n. 166, per prestazioni di  vecchiaia,  comprese  quelle
per i superstiti, e'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia. 
   2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso  o  parziale  versamento
dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di  lavoro,  non
possa essere corrisposta la  prestazione  alla  quale  avrebbe  avuto
diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o  in
parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma
1, puo' richiedere al  Fondo  di  garanzia  di  integrare  presso  la
gestione  di  previdenza  complementare  interessata   i   contributi
risultanti omessi. 
   3.  Il  Fondo  e'  surrogato  di   diritto   al   lavoratore   per
l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2. 
   4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei
confronti degli obblighi  contributivi  inerenti  periodi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
   5. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, sentito il consiglio di  amministrazione  dell'INPS,  vengono
determinate: a) le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo
di garanzia di cui  al  comma  1;  b)  la  parte  del  contributo  di
solidarieta' di cui al comma 2 dell'art. 9- bis del decreto-legge  29
marzo 1991, n. 103, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  1°
giugno 1991, n. 166, che deve essere destinata al  finanziamento  del
Fondo. 
   6. A partire dal 1° gennaio 1993,  se  necessario,  si  procedera'
all'elevazione della misura del  contributo  medesimo,  in  relazione
alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1. 
 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  MARINI, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI