Art. 10. 
            Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia 
  1. Il Ministro di grazia e giustizia  vigila  sull'attivita'  degli
iscritti nel registro. 
  2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello  Stato  e  gli
enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa  e  gli  ordini  professionali  comunicano  al
Ministero di grazia e giustizia i  provvedimenti  adottati  a  carico
degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita'  di
controllo legale dei conti. 
  3. Il Ministro di grazia e  giustizia,  quando  accerta  fatti  che
compromettono gravemente l'idoneita' al  corretto  svolgimento  delle
funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, puo' disporre
la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di controllo  dei  conti
per un periodo non superiore ad un anno e nei casi  piu'  gravi  puo'
disporre la cancellazione. 
  4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e  notificati
all'interessato.