Art. 10. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia 1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attivita' degli iscritti nel registro. 2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le societa' e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di controllo legale dei conti. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, puo' disporre la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi piu' gravi puo' disporre la cancellazione. 4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato.