Art. 11. 
                    Prima formazione del registro 
  1. Entro un anno dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  il
Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei  richiedenti,
procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Sono iscritti nel registro,  purche'  presentino  domanda  entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle  situazioni  indi-
cate nell'art. 8: 
    a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono iscritti o sono in possesso dei requisiti  per  essere  iscritti
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per  i  dipendenti  dello
Stato e  degli  enti  pubblici,  il  periodo  indicato  al  3›  comma
dell'art. 12 del regio decreto-legge 24  luglio  1936,  n.  1548,  e'
ridotto a 5 anni; 
    b) coloro che sono iscritti  o  hanno  acquisito  il  diritto  ad
essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo  dei
ragionieri   e   periti   commerciali   alla   medesima    data    o,
successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data
e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno  un
anno; 
    c) coloro che alla medesima data sono in possesso di  un  diploma
di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione  e
controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto  attivita'  di
controllo legale dei conti per un anno; 
    d) coloro che alla medesima  data  hanno  superato  l'esame  gia'
previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  31
marzo 1975, n. 136; 
    e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa il giudizio  di  equipollenza  o
corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 
  3. Coloro che restano in carica  nei  collegi  sindacali  ai  sensi
dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato
al registro  e,  successivamente,  sono  iscritti  nel  registro  dei
revisori contabili,  purche',  fermi  restando  gli  altri  requisiti
previsti dal comma 2, risultino, per effetto della  permanenza  nella
carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il  periodo  indicato
dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle
lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le  modalita'  per
l'iscrizione  nell'elenco  e,  successivamente,  nel  registro   sono
disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14.