Art. 12. 
   Iscrizione di societa' in sede di prima formazione del registro 
  1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purche'
presentino  domanda  entro   il   termine   di   centottanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  abbiano  la   sede
principale o  una  sede  secondaria  con  rappresentanza  stabile  in
Italia,  abbiano  l'oggetto  sociale  conforme  a   quanto   previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si  trovino
nelle situazioni indicate nell'art. 8: 
    a) le societa' di revisione che alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai  sensi  della
legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
    b)  le  societa'  di  revisione  che  alla  medesima  data  hanno
presentato istanza  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del  regio  decreto  22  aprile
1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il  rilascio
dell'autorizzazione. 
  2. Sono cancellate dal registro le societa' che entro il termine di
un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art.  11,  comma
1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.