Art. 12. Iscrizione di societa' in sede di prima formazione del registro 1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8: a) le societa' di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) le societa' di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione. 2. Sono cancellate dal registro le societa' che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.