Art. 13. Corrispettivo dei revisori contabili 1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.