Art. 13. 
                Corrispettivo dei revisori contabili 
  1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i criteri  per  la
determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono  fissati
con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400.