Art. 14. Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonche' le modalita' di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia. 2. Il regolamento concernente le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, e' emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali.