Art. 14. 
                      Regolamento di esecuzione 
  1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati
uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma  1,  lettera  a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'  di
iscrizione nel registro dei revisori  contabili  e  di  cancellazione
dallo stesso nonche' le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  e
dell'esame e di esercizio del potere di  vigilanza  del  Ministro  di
grazia e giustizia. 
  2. Il regolamento  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del
tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, e' emanato di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica, del tesoro e  delle  partecipazioni
statali.