Art. 15. Conferimento o revoca dell'incarico alla societa' di revisione 1. Il sesto e il settimo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono sostituiti dai seguenti: "Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, puo' negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'art. 3 o qualora rilevi che la societa' cui e' affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea puo' revocare l'incarico alla societa' di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione. La Commissione, sentita la societa' revocata, puo' negare l'approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.". 2. Il nono comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: "La Commissione dispone d'ufficio, sentita la societa' di revisione, la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca e' notificato alla societa' di revisione e comunicato immediatamente alla societa' con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla societa' fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.".