Art. 15. 
   Conferimento o revoca dell'incarico alla societa' di revisione 
  1. Il sesto  e  il  settimo  comma  dell'art.  2  del  decreto  del
presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.  136,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico  la  relativa
deliberazione  deve  essere   trasmessa   per   l'approvazione   alla
Commissione, corredata delle dichiarazioni degli  amministratori  che
hanno la rappresentanza della societa' e degli amministratori o  soci
che hanno la rappresentanza della  societa'  di  revisione,  che  non
sussiste alcuna delle cause di incompatibilita'  indicate  nel  primo
comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4).  La  Commissione,
entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione,  puo'  negare
l'approvazione qualora accerti l'esistenza  di  una  delle  cause  di
incompatibilita' indicate nel  primo  comma  dell'art.  3  o  qualora
rilevi  che  la  societa'  cui  e'  affidato   l'incarico   non   sia
tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea  ha
effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra,  qualora
la Commissione non abbia negato l'approvazione. 
  Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea puo'  revocare
l'incarico alla societa'  di  revisione  quando  ricorra  una  giusta
causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico
ad altra societa' di revisione. La Commissione, sentita  la  societa'
revocata, puo' negare l'approvazione della deliberazione entro  venti
giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione
dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del  termine  di
cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le
funzioni di controllo continuano a essere esercitate  dalla  societa'
revocata fino  a  quando  la  deliberazione  dell'assemblea  non  sia
divenuta efficace. Se  la  Commissione  abbia  negato  l'approvazione
della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico,
il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e  per  gli
effetti del successivo nono comma.". 
  2. Il nono comma dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "La  Commissione  dispone  d'ufficio,  sentita   la   societa'   di
revisione, la  revoca  dell'incarico  quando  rilevi  l'esistenza  di
alcuna delle cause che avrebbero  comportato  il  diniego  della  sua
approvazione. Il provvedimento di revoca e' notificato alla  societa'
di revisione e comunicato immediatamente alla societa' con l'invito a
deliberare  il  conferimento  dell'incarico  ad  altra  societa'   di
revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione. Qualora l'assemblea  non  sia  stata  convocata  o  la
deliberazione  non  sia  stata   adottata   provvede   d'ufficio   la
Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate
dalla societa' fino  a  quando  la  deliberazione  dell'assemblea  di
conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero  fino  al
provvedimento d'ufficio della Commissione.".