Art. 16. 
                     Certificazione del bilancio 
  1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "La societa' di revisione, se i fatti di gestione sono  esattamente
rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio  corrisponde  alle
risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti  e  se  il
bilancio  e'  conforme  alle  norme  che  disciplinano  il   bilancio
d'esercizio,  ne  rilascia  certificazione  con  apposita  relazione,
sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne abbiano la
rappresentanza,  iscritti  nel  registro  dei   revisori   contabili.
L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che
li hanno effettuati e di quelle che li  hanno  diretti,  nonche'  del
compenso percepito dalla societa' di revisione, devono risultare  dal
libro previsto dall'art. 1, comma terzo.".