Art. 17. 
              Albo speciale delle societa' di revisione 
  1. L'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  marzo
1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8 (Albo speciale  delle  societa'  di  revisione).  -  1.  La
commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta
di  un  albo  speciale  delle   societa'   di   revisione   abilitate
all'esercizio delle funzioni  indicate  negli  articoli  1  e  7  del
presente decreto. 
   2. Salvo quanto previsto dagli articoli  8-  bis  e  9,  nell'albo
speciale possono  essere  iscritte  le  societa'  che  rispondono  ai
seguenti requisiti: 
    a) oggetto sociale limitato alla revisione  e  all'organizzazione
contabile di aziende; 
    b) rappresentanti la societa' nel controllo legale  dei  conti  e
maggioranza degli amministratori iscritti nel registro  dei  revisori
contabili; 
    c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del
libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei  soci
costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; 
    d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V  del
libro  V  del  codice  civile,  maggioranza  dei  diritti   di   voto
nell'assemblea ordinaria spettante a  persone  fisiche  iscritte  nel
registro dei revisori contabili; 
    e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro
V del codice civile, azioni nominative e  non  trasferibili  mediante
girata. 
   3. Per l'iscrizione nell'albo le societa'  devono  inoltre  essere
munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea  a
coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 
   4.  Le  societa'  costituite  all'estero  aventi  in  Italia  sede
secondaria  con  rappresentanza  stabile  possono   essere   iscritte
nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2  e  3  e
salvo quanto previsto dagli articoli 8- bis e 9. 
   5. Le societa' costituite all'estero iscritte  nell'albo  speciale
devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla
sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita'  di
revisione  e  organizzazione  contabile,  anche   quando   la   legge
applicabile alle societa'  stesse  non  prescriva  la  redazione  del
bilancio. 
   6.  La  sostituzione  degli  amministratori,  delle  persone   che
rappresentano la societa'  nel  controllo  legale  dei  conti  e  dei
direttori generali, nonche' il  trasferimento  delle  quote  e  delle
azioni sono  comunicati  alla  Commissione  entro  dieci  giorni.  E'
inoltre comunicata nello  stesso  termine  ogni  altra  modificazione
della compagine  sociale,  dell'organo  amministrativo  e  dei  patti
sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 
   7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal
comma 6,  la  Commissione  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta  milioni,
salva la facolta' di cancellazione dall'albo.". 
  2. Gli iscritti in  sede  di  prima  formazione  nel  registro  dei
revisori  contabili  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia   e
giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori  e
dei soci della societa' di revisione ai sensi del presente articolo e
possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purche' ricorra
una delle seguenti condizioni: 
    a) abbiano  superato  l'esame  gia'  previsto  dall'art.  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; 
    b)  essendo  iscritti  nell'albo  dei  dottori  commercialisti  o
nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in
materie economiche, aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria,
ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di  equipollenza
o di  corrispondenza  delle  qualifiche  estere,  abbiano  esercitato
attivita' di revisione per almeno tre anni.