Art. 17. Albo speciale delle societa' di revisione 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8- bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 4. Le societa' costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8- bis e 9. 5. Le societa' costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita' di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facolta' di cancellazione dall'albo.". 2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della societa' di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purche' ricorra una delle seguenti condizioni: a) abbiano superato l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; b) essendo iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, abbiano esercitato attivita' di revisione per almeno tre anni.