Art. 18. 
                  Onorabilita' degli amministratori 
  1. Dopo l'art. 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
marzo 1975, n. 136, e' inserito il seguente: 
  "Art. 8-bis (Onorabilita' degli  amministratori).  -  1.  Non  puo'
essere iscritta nell'albo la societa' il cui amministratore: 
    a) si trova in stato di interdizione temporanea o di  sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
    b) e' stato sottoposto a misure di  prevenzione  ai  sensi  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni e integrazioni, salvi  gli  effetti  della
riabilitazione; 
    c) ha riportato condanna  alla  reclusione,  anche  se  con  pena
condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 
    1) per uno dei delitti previsti nel regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267; 
    2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI  del  libro  V  del
codice civile; 
    3) per un delitto non colposo, per un tempo non  inferiore  a  un
anno; 
    4) per un delitto contro la pubblica amministrazione,  contro  la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica,  per
un tempo non inferiore a sei mesi.".