Art. 18. Onorabilita' degli amministratori 1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Onorabilita' degli amministratori). - 1. Non puo' essere iscritta nell'albo la societa' il cui amministratore: a) si trova in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) e' stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) ha riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.".