Art. 20. Cancellazione dall'albo speciale 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Cancellazione dall'albo speciale). - 1. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, se accerta l'insussistenza dei requisiti dell'indipendenza, dell'organizzazione e dell'idoneita' tecnica o comunque dei requisiti prescritti dal presente decreto, ne da' comunicazione alla societa' di revisione, assegnandole un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnatole la societa' di revisione non abbia provveduto, la Commissione ne dispone la cancellazione dall'albo speciale. 2. La Commissione, quando accerta gravi irregolarita' nello svolgimento delle funzioni di revisione e certificazione di bilanci puo': a) intimare alla societa' di non avvalersi nell'attivita' di revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due anni, delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarita'; b) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore ad un anno. 3. La Commissione puo' disporre la cancellazione dall'albo speciale se le irregolarita' sono particolarmenti gravi o se la societa' non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 2. 4. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato immediatamente alle societa' che hanno conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2. Si applicano le disposizioni dei commi nono e undicesimo dell'art. 2. 5. Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 6. Sono cancellate dall'albo speciale le societa' che entro il termine di un anno dalla data di prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia non si siano adeguate alle disposizioni del presente decreto. 7. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 2 sono adottati sentita la societa' di revisione, motivati, notificati alla societa' e comunicati al Ministero di grazia e giustizia. Di essi e' data notizia, a cura della Commissione e a spese della societa' interessata, nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (Bollettino nazionale).".