Art. 20. 
                  Cancellazione dall'albo speciale 
  1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo
1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 11 (Cancellazione dall'albo speciale). -  1.  La  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, se accerta l'insussistenza  dei
requisiti  dell'indipendenza,  dell'organizzazione  e  dell'idoneita'
tecnica o comunque dei requisiti prescritti dal presente decreto,  ne
da' comunicazione alla societa' di revisione, assegnandole un termine
non superiore a sei mesi per sanare  le  carenze.  Qualora  entro  il
termine assegnatole la societa' di revisione non abbia provveduto, la
Commissione ne dispone la cancellazione dall'albo speciale. 
   2.  La  Commissione,  quando  accerta  gravi  irregolarita'  nello
svolgimento delle funzioni di revisione e certificazione  di  bilanci
puo': 
    a) intimare alla societa'  di  non  avvalersi  nell'attivita'  di
revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due  anni,
delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarita'; 
    b)  vietare  alla  societa'  di  accettare  nuovi  incarichi   di
revisione per un periodo non superiore ad un anno. 
   3.  La  Commissione  puo'  disporre  la  cancellazione   dall'albo
speciale se le irregolarita'  sono  particolarmenti  gravi  o  se  la
societa' non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 2. 
   4. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato  immediatamente
alle societa' che hanno conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2. Si
applicano le disposizioni dei commi nono e undicesimo dell'art. 2. 
   5. Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione  i
provvedimenti  adottati  nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  nel
registro dei revisori contabili. 
   6. Sono cancellate dall'albo speciale le  societa'  che  entro  il
termine di un anno dalla data di prima pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del registro dei revisori  contabili  istituito  presso  il
Ministero  di  grazia  e  giustizia  non  si  siano   adeguate   alle
disposizioni del presente decreto. 
   7. I provvedimenti di cancellazione dall'albo  speciale  e  quelli
previsti dal comma 2 sono adottati sentita la societa' di  revisione,
motivati, notificati alla  societa'  e  comunicati  al  Ministero  di
grazia e giustizia. Di essi e' data notizia, a cura della Commissione
e a spese della societa' interessata, nel Bollettino ufficiale  delle
societa'  per  azioni  e  a  responsabilita'   limitata   (Bollettino
nazionale).".