Art. 21. 
                 Composizione del collegio sindacale 
  1. Il secondo e il terzo comma dell'art.  2397  del  codice  civile
sono sostituiti dal seguente: 
  "I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel  registro  dei
revisori  contabili  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia   e
giustizia.".