Art. 24. 
                      Sostituzione dei sindaci 
  1. L'art. 2401 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte,  di  rinunzia  o  di
decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'.  I
nuovi sindaci restano in carica  fino  alla  prossima  assemblea,  la
quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi  e  supplenti
necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi  nominati  scadono
insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente,
la presidenza e' assunta fino alla  prossima  assemblea  dal  sindaco
piu' anziano. 
  Se con i sindaci supplenti non si completa il  collegio  sindacale,
deve essere convocata l'assemblea perche'  provveda  all'integrazione
del collegio medesimo.".