Art. 25. Collaboratori del sindaco 1. Dopo l'art. 2403 e' inserito il seguente: "Art. 2403-bis (Collaboratori del sindaco). - Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilita' e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399. La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.".