Art. 25. 
                      Collaboratori del sindaco 
  1. Dopo l'art. 2403 e' inserito il seguente: 
  "Art. 2403-bis (Collaboratori del sindaco). - Nell'espletamento  di
specifiche operazioni attinenti al controllo  della  regolare  tenuta
della  contabilita'  e  della  corrispondenza   del   bilancio   alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili  i  sindaci  possono
avvalersi, sotto la propria responsabilita' e  a  proprie  spese,  di
dipendenti e ausiliari che non si trovino  in  una  delle  condizioni
previste dall'art. 2399. 
  La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a  informazioni
riservate.".