Art. 26. Divulgazione di notizie sociali riservate 1. L'art. 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa', con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Il delitto e' punibile su querela della societa'".