Art. 26. 
              Divulgazione di notizie sociali riservate 
  1. L'art. 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2622 (Divulgazione  di  notizie  sociali  riservate).  -  Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro  dipendenti,
i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a  profitto
proprio od altrui di notizie avute a causa del  loro  ufficio,  o  ne
danno  comunicazione,  sono  puniti,  se  dal  fatto  puo'   derivare
pregiudizio alla societa', con la reclusione fino ad un anno e con la
multa da lire duecentomila a due milioni. 
  Il delitto e' punibile su querela della societa'".