Art. 27. 
            Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria 
  1. Coloro che alla data di inizio di efficacia dell'articolo 21 del
presente decreto fanno parte di collegi sindacali restano  in  carica
fino alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ancorche'  non
iscritti nel registro dei revisori contabili.