Art. 28. 
                     Abrogazione e coordinamento 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 10 febbraio 1937,
n. 228 e l'art. 13 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
marzo 1975, n. 136. 
  2. Dalla data  della  prima  pubblicazione  del  registro  prevista
dall'art. 11, comma 1, sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio
1936, n. 1548, ed i rimanenti articoli del regio decreto 10  febbraio
1937, n. 228. 
  3. I richiami contenuti nella  legge  ai  "revisori  ufficiali  dei
conti", e al "ruolo dei revisori ufficiali dei conti",  si  intendono
riferiti rispettivamente ai "revisori contabili" e al  "registro  dei
revisori contabili". 
  4. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre  1939,  n.
1966, in particolare per tutto quanto riguarda le attivita' demandate
dalla legge alle societa' fiduciarie e di  revisione,  anche  se  non
iscritte nel registro previsto dall'art. 1.