Art. 28. Abrogazione e coordinamento 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 2. Dalla data della prima pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1, sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed i rimanenti articoli del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228. 3. I richiami contenuti nella legge ai "revisori ufficiali dei conti", e al "ruolo dei revisori ufficiali dei conti", si intendono riferiti rispettivamente ai "revisori contabili" e al "registro dei revisori contabili". 4. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in particolare per tutto quanto riguarda le attivita' demandate dalla legge alle societa' fiduciarie e di revisione, anche se non iscritte nel registro previsto dall'art. 1.