Art. 29. 
                  Efficacia di singole disposizioni 
  1. Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla
data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  GASPARI, Ministro della funzione 
                                  pubblica 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI