Art. 3. Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro. 2. Per l'ammissione all'esame e' necessario: a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni; b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati. 3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.