Art. 3. 
         Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro 
  1. Il Ministero di grazia e giustizia  indice  annualmente  l'esame
per l'iscrizione nel registro. 
  2. Per l'ammissione all'esame e' necessario: 
    a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o  giuridiche
un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma  di
una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al  compimento  di  un
ciclo di studi della durata minima di tre anni; 
    b) aver  svolto,  presso  un  revisore  contabile,  un  tirocinio
triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di  esercizio  e
consolidati. 
  3. I dipendenti dello Stato  e  degli  enti  pubblici  svolgono  il
tirocinio della durata di tre anni  presso  un  funzionario  pubblico
abilitato al controllo legale dei conti.