Art. 4. Esame per l'iscrizione nel registro 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente, nelle materie che seguono: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilita' e dei bilanci; e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; i) sistemi di informazione e informatica; l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica. 2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle praticamente e' limitato a quanto necessario per controllo della contabilita' e dei bilanci.