Art. 4. 
                 Esame per l'iscrizione nel registro 
  1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte  e  orali
dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche  del  candidato  e
della sua capacita' di applicarle  praticamente,  nelle  materie  che
seguono: 
    a) contabilita' generale; 
    b) contabilita' analitica e di gestione; 
    c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; 
    d) controllo della contabilita' e dei bilanci; 
    e) diritto civile e commerciale; 
    f) diritto fallimentare; 
    g) diritto tributario; 
    h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
    i) sistemi di informazione e informatica; 
    l) economia politica  e  aziendale  e  principi  fondamentali  di
gestione finanziaria; 
    m) matematica e statistica. 
  2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento
delle  conoscenze  teoriche   e   della   capacita'   di   applicarle
praticamente e' limitato a  quanto  necessario  per  controllo  della
contabilita' e dei bilanci.