Art. 5. 
          Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro 
  1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei  requisiti
previsti dall'art. 3, comma 2,  hanno  superato,  per  l'abilitazione
all'esercizio di attivita' professionale, un esame di Stato  teorico-
pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4. 
  2. Sono altresi' esonerati dall'esame i dipendenti  dello  Stato  e
degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art.
3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione,  un  esame  teorico-pratico  avente  ad  oggetto  le
materie previste dall'art. 4.