Art. 5. Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attivita' professionale, un esame di Stato teorico- pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4. 2. Sono altresi' esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.