Art. 6. 
               Iscrizione delle societa' nel registro 
  1. Salvo quanto  disposto  dall'art.  8,  comma  2,  hanno  diritto
all'iscrizione nel registro le societa' che hanno la sede  principale
o  una  sede  secondaria  con  rappresentanza  stabile  in  Italia  e
rispondono ai seguenti requisiti: 
    a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla  organizzazione
contabile di aziende; 
    b) rappresentanti la societa' nel controllo legale  dei  conti  e
maggioranza degli amministratori iscritti nel registro; 
    c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del
libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei  soci
costituita da iscritti nel registro; 
    d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V  del
libro  V  del  codice  civile,  maggioranza  dei  diritti   di   voto
nell'assemblea ordinaria spettante a  persone  fisiche  iscritte  nel
registro; 
    e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro
V del codice civile, azioni nominative e  non  trasferibili  mediante
girata. 
  2.  Per  le  societa'  semplici  si  osservano  le   modalita'   di
pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile. 
  3. Per le societa' iscritte  nell'albo  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136  non  e'  richiesta
l'iscrizione nel registro.