Art. 6. Iscrizione delle societa' nel registro 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le societa' che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 2. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile. 3. Per le societa' iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non e' richiesta l'iscrizione nel registro.