Art. 7. Obblighi di comunicazione 1. La sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati al Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nell'art. 6. 2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, il Ministro di grazia e giustizia applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.