Art. 7. 
                      Obblighi di comunicazione 
  1.  La  sostituzione  degli  amministratori  e  delle  persone  che
rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti  nonche'  il
trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati al Ministero
di grazia e giustizia entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello
stesso termine ogni  altra  modificazione  della  compagine  sociale,
dell'organo  amministrativo  e  dei  patti  sociali  che  incide  sui
requisiti indicati nell'art. 6. 
  2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, il  Ministro
di  grazia  e  giustizia  applica  la  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.