Art. 8. 
                       O n o r a b i l i t a' 
  1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che: 
    a)  si  trovano  in  stato  di  interdizione  temporanea   o   di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche  e  delle
imprese; 
    b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai  sensi  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n.  575
e successive modificazioni e integrazioni, salvi  gli  effetti  della
riabilitazione; 
    c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche  se  con  pena
condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 
    1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267; 
    2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI  del  Libro  V  del
codice civile; 
    3) per un delitto non colposo, per un tempo non  inferiore  a  un
anno; 
    4) per un delitto contro la pubblica amministrazione,  contro  la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica,  per
un tempo non inferiore a sei mesi. 
  2. Non puo'  essere  iscritta  nel  registro  la  societa'  il  cui
amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma
1.