Art. 9. 
                     Cancellazione dal registro 
  1. Il Ministero di grazia e giustizia, se  accerta  l'insussistenza
dei requisiti previsti dal presente  decreto,  ne  da'  comunicazione
all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei  mesi  per
sanare le carenze. Qualora entro il  termine  assegnato  non  si  sia
provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone  con  proprio
decreto la cancellazione. 
  2. Il provvedimento  di  cancellazione  e'  motivato  e  notificato
all'interessato.