Art. 9. Cancellazione dal registro 1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione. 2. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato.