Art. 15. Registro di utilizzazione 1. L'utilizzatore dei fanghi e' tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorita' competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalita' indicate nell'allegato III B: i risultati delle analisi dei terreni; i quantitativi di fanghi ricevuti; la relativa composizione e caratteristiche; il tipo di trattamento subito; gli estremi delle schede di accompagnamento; il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore; i quantitativi di fanghi utilizzati; le modalita' e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento. 2. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.