Art. 15.
                      Registro di utilizzazione
 1.  L'utilizzatore dei fanghi e' tenuto a istituire un registro, con
pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorita' competente
di  controllo,  sul  quale  dovranno  essere  riportati  secondo   le
modalita' indicate nell'allegato III B:
   i risultati delle analisi dei terreni;
   i quantitativi di fanghi ricevuti;
   la relativa composizione e caratteristiche;
   il tipo di trattamento subito;
   gli estremi delle schede di accompagnamento;
   il   nominativo   o   la   ragione  sociale  del  produttore,  del
trasportatore, del trasformatore;
   i quantitativi di fanghi utilizzati;
   le modalita' e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.
  2. I registri, unitamente  ai  certificati  delle  analisi  e  alle
schede  di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo
non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.