Art. 3.
                   Condizioni per l'utilizzazione
  1.  E'  ammessa  l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati
all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sono stati sottoposti a trattamento;
    b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante  e
correttivo del terreno;
    c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o
bioaccumulabili  in  concentrazioni  dannose  per  il terreno, per le
colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
 2.   L'utilizzazione   dei   fanghi   e'   consentita   qualora   la
concentrazione  di  uno o piu' metalli pesanti nel suolo non superi i
valori limite fissati nell'allegato I A ovvero  qualora  tali  valori
limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.
  3.  Possono  essere  utilizzati  i  fanghi  che al momento del loro
impiego  in  agricoltura,  non  superino  i  valori  limite  per   le
concentrazioni  di  metalli  pesanti  e  di altri parametri stabiliti
nell'allegato I B.
  4. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non
superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purche'  i  suoli
presentino le seguenti caratteristiche:
   capacita' di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
   pH compreso tra 6,0 e 7,5;
  In  caso  di  utilizzazione  di  fanghi  su  terreni  il cui pH sia
inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15,  per  tenere  conto
dell'aumentata  mobilita'  dei  metalli  pesanti  e del loro maggiore
assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi  di
fango  utilizzato  del  50%.  Nel  caso  in cui il pH del terreno sia
superiore  a  7,5  si  possono  aumentare  i  quantitativi  di  fango
utilizzato del 50%.
  5.  I  fanghi  provenienti  dall'industria  agro-alimentare possono
essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte  le  quantita'
indicate  al  comma  4.  In  tal caso i limiti di metalli pesanti non
possono  superare  valori  pari  ad  un  quinto  di  quelli  di   cui
all'allegato I B.
  6.   I  fanghi  possono  essere  utilizzati  quali  componenti  dei
substrati artificiali di colture floricole su bancali,  nel  rispetto
della  presente  norma,  della tutela ambientale e della salute degli
operatori del settore. In particolare:
    a) i fanghi  utilizzati  devono  essere  disidratati  e  il  loro
contenuto di umidita' non deve superare il limite di 80% espresso sul
tal quale;
    b)  i  fanghi devono avere una composizione analitica che rientri
nei limiti dell'allegato I B;
    c)  il  substrato  artificiale  di  coltura  deve  contenere   un
quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.