IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprieta' favorevoli alla salute. 2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti e per i loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. 3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano: a) geologico ed idrogeologico; b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico; c) microbiologico; d) farmacologico, clinico e fisiologico. 4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.