Art. 11 Etichette 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) "acqua minerale naturale" integrata, se del caso, con le seguenti menzioni: 1) "totalmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata; 2) "parzialmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata; 3) "rinforzata col gas della sorgente", se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente; 4) "aggiunta di anidride carbonica", se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento; 5) 'naturalmente gassata' o 'effervescente naturale', se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali; b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della localita' dove questa viene utilizzata; c) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica; d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; e) il contenuto nominale; f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5; g) il termine minimo di conservazione; h) la dicitura di identificazione del lotto. 2. Possono inoltre essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni: a) "oligominerale" o "leggermente mineralizzata", se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non e' superiore a 500 mg/l; b) "minimamente mineralizzata", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non e' superiore a 50 mg/l; c) "ricca di sali minerali", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, e' superiore a 1500 mg/l; d) "contenente bicarbonato" se il tenore di bicarbonato e' superiore 600 mg/l; e) "solfata", se il tenore dei solfati e' superiore a 200 mg/l; f) "clorulata", se il tenore di cloruro e' superiore a 200 mg/l; g) "calcica", se il tenore di calcio e' superiore a 150 mg/l; h) "magnesiaca", se il tenore di magnesio e' superiore a 50 mg/l; i) "fluorata" o "contenente fluoro", se il tenore di fluoro e superiore a 1 mg/l; l) "ferruginosa" o "contenente ferro", se il tenore di ferro bivalente e' superiore a 1 mg/l; m) "acidula", se il tenore di anidride carbonica libera e' superiore a 250 mg/l; n) "sodica", se il tenore di sodio e' superiore a 200 mg/l; o) "indicata per le diete povere di sodio", se il tenore del sodio e' inferiore a 20 mg/l; p) "microbiologicamente pura". 3. Sulle etichette puo' inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che: a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; b) se detta designazione commerciale e' diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione; d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse. 4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale: a) "puo' avere effetti diuretici"; b) "puo' avere effetti lassativi"; c) "indicata per l'alimentazione dei neonati"; d) "indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati"; e) "stimola la digestione" o menzioni analoghe; f) "puo' favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe; g) altre menzioni concernenti le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreche' dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana; h) le eventuali indicazioni per l'uso; i) le eventuali controindicazioni. 5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. 6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 5 di procedere all'aggiornamento delle analisi previste dal comma 1, lettera c), almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione ai competenti organi regionali. 7. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunita' economica europea. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/1992, n. 51 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.