Art. 13 
           Importazione di acque minerali naturali estere 
  1. E'  consentita  l'importazione  delle  acque  minerali  naturali
riconosciute dall'autorita' competente  di  uno  Stato  membro  delle
Comunita' europee, anche se estratte dal suolo di un Paese  terzo,  e
comprese negli elenchi  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
comunita' europee. 
  2. Dal momento dell'entrata nel territorio  nazionale,  tali  acque
minerali sono sottoposte alle norme di  vigilanza  igienico-sanitaria
di cui al presente decreto. 
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'importazione di  un'acqua
minerale naturale estera e' subordinata a preventiva autorizzazione. 
  4. Detta autorizzazione e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
della sanita', sentito il  Consiglio  superiore  di  sanita',  previo
accertamento che l'acqua  minerale  naturale  risponda  ai  requisiti
richiesti dal presente decreto. 
  5. Il periodo di validita' delle autorizzazioni  di  cui  al  comma
precedente non puo' essere superiore ai due anni, con possibilita' di
rinnovi,  della  stessa  durata,  subordinati  all'accertamento   che
l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti dal presente
decreto. 
  6.  I  provvedimenti  di  autorizzazione  e  di  rinnovo   di   cui
rispettivamente ai commi 3 e 5 del presente articolo sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  7. Dei provvedimenti viene informata la Commissione delle comunita'
europee. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/1992,  n.
51 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.