Art. 13 Importazione di acque minerali naturali estere 1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali riconosciute dall'autorita' competente di uno Stato membro delle Comunita' europee, anche se estratte dal suolo di un Paese terzo, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee. 2. Dal momento dell'entrata nel territorio nazionale, tali acque minerali sono sottoposte alle norme di vigilanza igienico-sanitaria di cui al presente decreto. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'importazione di un'acqua minerale naturale estera e' subordinata a preventiva autorizzazione. 4. Detta autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', previo accertamento che l'acqua minerale naturale risponda ai requisiti richiesti dal presente decreto. 5. Il periodo di validita' delle autorizzazioni di cui al comma precedente non puo' essere superiore ai due anni, con possibilita' di rinnovi, della stessa durata, subordinati all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti dal presente decreto. 6. I provvedimenti di autorizzazione e di rinnovo di cui rispettivamente ai commi 3 e 5 del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 7. Dei provvedimenti viene informata la Commissione delle comunita' europee. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/1992, n. 51 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.