Art. 14. 
            Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio 
  1. La vigilanza sulla utilizzazione e  sul  commercio  delle  acque
minerali naturali e' esercitata dagli organi delle  regioni  e  della
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  competenti   secondo   i
rispettivi ordinamenti, dai comuni o  loro  consorzi,  attraverso  le
unita' sanitarie locali. 
  2. Il  personale  incaricato  della  vigilanza  puo'  procedere  in
qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di  campioni  in  qualunque
parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi  ove
si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi  titolo,
le acque minerali naturali. 
  3. Ogni qualvolta siano  constatate  irregolarita'  nell'uso  delle
autorizzazioni  gli  organi  preposti  alla  vigilanza,  fatta  salva
l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della  salute  pubblica,
ne informano i  competenti  organi  della  propria  regione  i  quali
provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato
ad eliminare le cause di irregolarita'. 
  4. Trascorso invano il termine  fissato  per  l'eliminazione  delle
cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa  o,  nei
casi piu' gravi, revocata. 
  5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
  6. Il provvedimento di revoca viene trasmesso  al  Ministero  della
sanita', che provvede ad informarne la  Commissione  delle  Comunita'
europee.