Art. 15. 
   Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande 
 
  1. Ai fini della vigilanza  sulla  utilizzazione  e  sul  commercio
delle acque minerali naturali, fermo  restando  quanto  disposto  dal
comma 3 dell'art. 2, per quanto concerne le  modalita'  da  osservare
per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri
da effettuare a tutela della salute pubblica e per  le  revisioni  di
analisi, si osservano, in quanto compatibili,  le  norme  vigenti  in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande, di  cui  alla  legge  30  aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.