Art. 15. Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande 1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.