Art. 16. 
                     Acque potabili condizionate 
 
  1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio,  e'  vietato
l'uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella  pubblicita',
sotto qualsiasi  forma,  di  indicazioni,  denominazioni,  marchi  di
fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi  o  meno,
che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali;  in
particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura "acqua minerale".