Art. 18. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisce reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria: a) da 40 a 100 milioni, chiunque confezioni o mette in vendita un'acqua minerale naturale senza l'autorizzazione ovvero importi un'acqua minerale naturale in violazione di quanto previsto dall'art. 13; b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5, sottoponga l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite dall'art. 7 ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto dall'art. 16; c) da 30 a 90 milioni, chiunque mette in vendita un'acqua minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto; d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.