Art. 18. 
                           S a n z i o n i 
 
  1. Salvo che il fatto costituisce reato e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria: 
    a) da 40 a 100 milioni, chiunque confezioni o  mette  in  vendita
un'acqua minerale  naturale  senza  l'autorizzazione  ovvero  importi
un'acqua minerale naturale in violazione di quanto previsto dall'art.
13; 
    b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi  alle  prescrizioni
contenute nel provvedimento di  autorizzazione  di  cui  all'art.  5,
sottoponga l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da  quelle
consentite dall'art. 7 ovvero produca, ponga  in  vendita  o  importi
acque in violazione di quanto previsto dall'art. 16; 
    c) da 30  a  90  milioni,  chiunque  mette  in  vendita  un'acqua
minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dal
presente decreto; 
    d) da 5 a 30 milioni, chiunque non  ottemperi  alle  altre  norme
contenute nel presente decreto.