Art. 2. 
                       Criteri di valutazione 
 
   1. Il Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita', entro  otto  mesi  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di  cui
all'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli  allegati
della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980. 
   2. Detta valutazione deve in particolare riguardare: 
     a) l'origine e la natura dei terreni, i rapporti  esistenti  tra
la natura dei terreni e la natura e  i  tipi  della  mineralizzazione
dell'acqua  minerale  naturale,  la   stratigrafia   del   giacimento
idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la  zona  e  le
misure di protezione della sorgente; 
      b)  la  portata  della  sorgente,  la  temperatura   dell'acqua
minerale naturale rapportata alla temperatura  ambiente,  il  residuo
secco, la resistivita' elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno,
gli  anioni  e  i  cationi,   gli   elementi   non   ionizzati,   gli
oligoelementi, la radioattinologia della sorgente e, se del caso,  le
proporzioni  relative  in   isotopi,   degli   elementi   costitutivi
dell'acqua, ossigeno (16 O - 18  O)  e  idrogeno  (protio,  deuterio,
tritio),  la  tossicita'  di  taluni   degli   elementi   costitutivi
dell'acqua minerale naturale; 
     c) il microbismo  dell'acqua  minerale  naturale,  l'assenza  di
parassiti e microrganismi patogeni  e  di  indici  di  contaminazione
fecale; 
     d) la natura degli esami farmacologici e clinici,  cui  si  deve
provvedere   secondo    metodi    scientifici,    appropriati    alle
caratteristiche dell'acqua  minerale  naturale  ed  ai  suoi  effetti
sull'organismo umano. 
   3. Il Ministro della sanita', sentito il  Consiglio  superiore  di
sanita', entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto
fissa con proprio decreto i metodi di analisi per il controllo  delle
caratteristiche microbiologiche e di composizione e le modalita'  per
i relativi prelevamenti di campioni. 
   4. Con decreto del Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
superiore  di  sanita',   si   procedera'   all'aggiornamento   delle
prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali  di  cui  ai
commi precedenti al fine di  adeguare  le  prescrizioni  suddette  al
progresso tecnico,  alle  nuove  acquisizioni  scientifiche  ed  alle
direttive emanate dalla Comunita' economica europea in materia.